Il riconoscimento della disabilità Ultimo aggiornamento: settembre 2026

ATTENZIONE: PAGINA IN AGGIORNAMENTO
  • La legislazione sulla disabilità
  • Come inoltrare le domande di accertamento
  • La visita in commissione INPS
  • Il responso della visita
  • Accesso alle categorie lavorative protette
  • Permessi e congedi lavorativi
  • Altre agevolazioni lavorative
  • Agevolazioni scolastiche
  • Agevolazioni economiche e fiscali
  • Contributi economici
  • Siti di approfondimento
  • Sportelli di consulenza gratuita
  • Principali patronati nazionali
  • Associazioni nazionali per la disabilità

 

La malformazione di Chiari e la siringomielia non sono, per fortuna, sempre invalidanti, ma in caso di necessità può essere utile conoscere le leggi che danno diritto ad accedere ad agevolazioni lavorative o scolastiche, contributi economici e altre facilitazioni.

 

La legislazione sulla disabilità

A partire dal 2021 il governo ha attuato una serie di provvedimenti per allinearsi a quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità. In particolare, il decreto legislativo n. 62/2024

  • ha cambiato il concetto di disabilità, considerando che la persona con disabilità è innanzitutto una persona con i diritti intrinseci di tutti (quale quelli dell’autodeterminazione e libertà di scelta, nonché quello di perseguire il proprio percorso di vita, in ciò adeguatamente supportato); la nuova legge parla infatti di “persona con disabilità” e non più di “disabile” o “handicappato”;
  • ha sostituito tutti i precedenti accertamenti della condizione di salute (invalidità civile, sordità e cecità civile, disabilità ai sensi della legge n. 104/1992, disabilità ai fini lavorativi) con un unico procedimento di riconoscimento della condizione di disabilità;
  • ha riconosciuto alla persona con disabilità il diritto a richiedere un progetto che sostenga il suo percorso di vita, ossia il c.d. «progetto di vita»;
  • ha disciplinato lo strumento dell’accomodamento ragionevole, che serve nei casi in cui un diritto (alla mobilità, al lavoro, ecc.) sia impossibile o difficile da esercitare, per permettere alla persona di fruirne ugualmente.

A seguito di questi provvedimenti, fra il 2025 e il 2026 la riforma della disabilità è stata avviata gradualmente, in via sperimentale, in 60 province italiane.  Entrerà a pieno regime il 1° gennaio 2027.
Nel frattempo, continueranno a persistere modalità diverse di funzionamento fra le province interessate alla riforma e le altre.

Le principali leggi di riferimento precedenti alla riforma, e tuttora in vigore nelle province non ancora coinvolte dalla riforma, sono:

  • la Legge 118/1971 definiva il concetto di invalidità in relazione alla capacità della persona di svolgere le attività quotidiane (lavorare, muoversi, prendersi cura di sé) e istituiva le principali tutele a favore delle persone invalide
  • la Legge 104/1992, “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”, considerava la difficoltà d’inserimento sociale e le relative necessità di assistenza della persona interessata
  • la Legge 68/1999, “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” aveva come finalità “la promozione dell’inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato“.

 

Come inoltrare le domande di accertamento

Nelle province non ancora toccate dalla riforma è possibile inoltrare all’INPS le domande di accertamento:

  • dello stato di invalidità civile in base alla legge 118/1971. La legge considera la capacità della persona interessata di svolgere le attività quotidiane (lavorare, muoversi, prendersi cura di sé)
  • dello stato di disabilità in base alla legge 104/1992, aggiornata dalla L. 227/2021, dal D.L. 62/2024, dalla L. 106/2025. La legge considera la difficoltà d’inserimento sociale e le relative necessità di assistenza della persona interessata.
  • per l’inserimento nelle categorie lavorative protette in base alla legge 68/1999.

Le domande possono essere presentate in modo disgiunto o anche insieme, in modo da poter fare un’unica visita medico-legale presso la commissione. Per l’inoltro delle domande occorre:

  1. chiedere al proprio medico di medicina generale o ad altro medico certificatore di inviare all’INPS un certificato medico introduttivo, con i dati anagrafici, il codice fiscale e la diagnosi delle patologie del paziente. Una volta avviata la domanda, il medico rilascia al paziente una ricevuta con il numero del certificato.
  2. entro 90 giorni dal rilascio del certificato, inoltrare all’INPS la domanda amministrativa, in due modalità alternative:
    – direttamente da parte del paziente sul sito dell’INPS, tramite credenziali SPID (Sistema Pubblico d’Identità Digitale), CIE (Carta d’Identità Elettronica), oppure CNS (Carta Nazionale dei Servizi)
    – tramite un patronato o associazioni di settore.

Nelle province dove la riforma è già in atto non servono più domande separate o visite multiple. Inoltre non sarà più necessario inoltrare la domanda da parte del paziente, in quanto l’intera pratica verrà svolta dal medico certificatore.

Il certificato potrà essere rilasciato da:
– medici in servizio presso aziende sanitarie locali (ASL), aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, centri di diagnosi e cura delle malattie rare, appositamente abilitati dall’INPS
– medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, specialisti ambulatoriali del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), medici in quiescenza iscritti all’albo, liberi professionisti e medici in servizio presso strutture private accreditate appositamente abilitati dall’INPS.

Il paziente dovrà solo prenotare la visita di accertamento.

A seguito della domanda, il richiedente riceverà un avviso da parte dell’INPS con giorno, ora e luogo per la visita in commissione.

In entrambe le modalità di inoltro della domanda, i pazienti con problemi di mobilità possono richiedere una visita a domicilio.

 

La visita in commissione INPS

Il giorno della visita occorre portare con sé i documenti personali, la documentazione legata alla domanda e tutta la documentazione medica utile al riconoscimento dello stato di salute.

La valutazione tiene in considerazione le problematiche di salute e il livello di autonomia della persona nella conduzione delle sue attività quotidiane e lavorative.

NOTE IMPORTANTI PER I PAZIENTI DI CHIARI E SIRINGOMIELIA

  1. Per le nostre patologie il riconoscimento del punteggio di invalidità NON avviene sulla base delle tabelle in dotazione all’INPS, in quanto si tratta di malattie soggette a diversi livelli di gravità. Pertanto, il punteggio viene assegnato sulla base delle condizioni generali del paziente e soprattutto delle sue capacità a svolgere le attività quotidiane.
  2. Poiché è difficile che i medici legali dell’INPS che esaminano i richiedenti conoscano le nostre patologie, per ricevere una valutazione appropriata è fondamentale portare alla visita la relazione di uno specialista, scritta su carta intestata di una struttura pubblica, che descriva brevemente la malattia, riassuma la situazione clinica della persona e illustri le sue difficoltà nella vita quotidiana.
    E’ anche possibile recarsi alla visita accompagnati da un medico.

 

Il responso della visita

Nelle province non ancora toccate dalla riforma, il responso della visita arriverà per posta (un responso per ogni accertamento):

  • il verbale dell’accertamento di invalidità riporterà una valutazione espressa in percentuali, dal 33 al 100%. Con un punteggio inferiore al 33% non si viene riconosciuti invalidi e non si ha diritto a nessun beneficio. I minori non ricevono una valutazione in percentuale, ma vengono considerati invalidi se vengono riconosciute “difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età
  • il verbale dell’accertamento della condizione di disabilità (legge 104 e s.m.) riporterà una valutazione espressa in 2 livelli di gravità: handicap grave (Art. 3 comma 3), handicap non grave (Art. 3 comma 1)
  • il verbale dell’accertamento per l’inserimento nelle categorie protette (L. 68) consisterà nel certificato di diagnosi funzionale.

Nelle province dove la riforma è già in atto, l’INPS rilascerà un unico certificato finale con una valutazione non più espressa in percentuali ma in quattro livelli di intensità basati sui criteri internazionali ICF (Classificazione Internazionale del Funzionamento):

  • persona con necessità di sostegno lieve: necessità di supporti minimi
  • persona con necessità di sostegno medio: necessità di assistenza moderata
  • persona con necessità di sostegno elevato: correlato a situazioni di grave limitazione dell’autonomia
  • persona con necessità di sostegno molto elevato: Situazioni di non autosufficienza che richiedono cure costanti.

Il certificato vale per tutte le agevolazioni (ricevere il pagamento di eventuali sussidi economici da parte dell’INPS, ottenere eventuali agevolazioni fiscali dall’Agenzia delle Entrate, attivare i servizi sociali del Comune di residenza).

Nel verbale di accertamento è riportato se l’invalidità è “rivedibile” o “non rivedibile”. Se l’invalidità è “rivedibile”, sarà l’INPS a convocare il paziente per una nuova visita.

Se le condizioni di salute si aggravano nel tempo, è possibile fare richiesta di aggravamento (non prima di 6 mesi dalla visita precedente), con le stesse modalità utilizzate per la prima visita.

Se non si è soddisfatti del responso della commissione, è possibile fare ricorso tramite un avvocato.

L’esito della visita viene acquisito automaticamente nel Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), a cui è possibile accedere attraverso SPID o Carta d’Identità Elettronica (CIE).

 

Accesso alle categorie lavorative protette

Con una percentuale minima del 46% di invalidità è possibile rientrare nelle categorie protette: questo non significa ovviamente che sarà più facile trovare lavoro, ma che il lavoratore sarà maggiormente tutelato. Occorre tenere presente che le aziende con più di 15 dipendenti sono obbligate ad assumere persone appartenenti alle categorie protette in numero proporzionale al numero dei dipendenti.

Il punteggio del 46% non comporta il diritto automatico ad entrare nelle categorie protette, ma richiede di fare apposita domanda di valutazione funzionale, come prescritto dalla Legge 68/99. La valutazione avverrà nel corso della visita in commissione Inps.

Una volta ricevuta la valutazione funzionale, occorre rivolgersi a un Centro per l’impiego del territorio provinciale e rilasciare la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, quindi presentare la domanda di iscrizione all’Ufficio specialistico L. 68/99 territorialmente competente in base alla propria residenza. Il richiedente verrà poi sottoposto a un’intervista di profilazione.

Ricordiamo ancora che oggi tutte le principali agenzie di collocamento hanno settori specializzati in collocamento mirato e, almeno nelle principali città, esistono agenzie esclusivamente dedicate al collocamento mirato.

 

Permessi e congedi lavorativi

I lavoratori dipendenti con condizione di disabilità grave riconosciuto dalla legge 104 hanno diritto a permessi lavorativi di due ore al giorno o di tre al mese, frazionabili ma non cumulabili e al trasferimento di sede lavorativa, qualora possibile.

I lavoratori invalidi civili cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al 50% possono fruire ogni anno, anche in maniera frazionata, di un congedo per cure per un periodo non superiore a 30 giorni (D.L. 119/2011).

I genitori che assistono figli portatori di disabilità grave hanno diritto al prolungamento del congedo parentale per la durata di 3 anni fino all’ottavo anno di età del bambino.

I familiari di persone portatrici di disabilità grave hanno diritto a permessi lavorativi (3 giorni mensili anche frazionabili in ore) e a congedo straordinario retribuito di 2 anni.

Gli ultimi aggiornamenti in materia di permessi e di congedi per l’assistenza a persone disabili in situazione di gravità sono stati introdotti dal D.lgs n. 105/2022.

 

Altre agevolazioni lavorative

Con uno stato di disabilità anche non grave (L. 104) si ha diritto alla scelta delle priorità tra sedi disponibili e precedenza in sede di trasferimento per i dipendenti pubblici con invalidità superiore ai 2/3.

Con punteggio maggiore del 67% si ha diritto all’esonero dalla reperibilità per la visita fiscale, a patto che il disturbo in atto sia connesso alle patologie che hanno determinato la riduzione della capacità lavorativa riconosciuta e salvo la possibilità di controlli concordati (circolare INPS n. 95 del 7/6/2016).

 

Agevolazioni scolastiche

Diritto alla concessione gratuita di ausili per bambini e ragazzi con condizioni di disabilità (molto utili per chi ha Chiari e/o siringomielia i banchi inclinabili).

Con uno stato di disabilità anche non grave (L. 104) si ha diritto all’insegnante di sostegno per gli alunni delle scuole di ogni ordine e grado (previa apposita valutazione).

Indennità di frequenza per bambini e ragazzi di famiglie con redditi bassi (vedi “Contributi economici”).

 

Agevolazioni economiche e fiscali

Con un punteggio di invalidità minimo del 33% si ha diritto alla concessione gratuita di ausili.

Con punteggio maggiore del 66% si ha diritto all’esenzione dal pagamento delle tasse universitarie.

Con punteggio maggiore del 67% si ha diritto a agevolazioni sui viaggi regionali (compatibilmente con il reddito).

Sempre con un punteggio maggiore del 67% si ha diritto alla Carta europea della disabilità o Disability card, che

  • permette di certificare la propria condizione di disabilità presso tutti gli uffici pubblici, sostituendo a tutti gli effetti i certificati cartacei e i verbali,
  • dà diritto all’ingresso gratuito o agevolato a musei e luoghi di cultura e alla fruizione dei beni e servizi convenzionati.

Con un punteggio del 100% più indennità di accompagnamento per incapacità a deambulare e gravità della patologia, si ha diritto ad agevolazioni per l’acquisto dell’auto.

Con uno stato di disabilità anche non grave si ha diritto a:

  • agevolazioni fiscali per l’acquisto di protesi, ausili e sussidi tecnici informatici
  • agevolazioni fiscali in materia di auto per titolari di patente speciale con ridotte o impedite capacità motorie
  • agevolazioni fiscali per l’eliminazione di barriere architettoniche
  • detraibilità per l’acquisto di protesi e ausili
  • agevolazioni fiscali per spese mediche generiche e di assistenza specifica.

Con uno stato di disabilità grave si ha diritto a:

  • agevolazioni fiscali in materia di auto anche per chi non ha patente speciale (serve il riconoscimento della grave difficoltà nella deambulazione)
  • agevolazioni fiscali sulle spese sanitarie
  • agevolazioni su successioni e donazioni.

 

Contributi economici
  • Assegno mensile agli invalidi civili: le persone con un punteggio minimo del 74% e massimo del 99%, compatibilmente con i limiti di reddito, hanno diritto a un assegno mensile.
  • Assegno ordinario di invalidità per persone con capacità lavorativa ridotta: le persone con capacità lavorativa ridotta a meno di un terzo (75-99% di invalidità) hanno diritto a assegno ordinario di invalidità, a patto di aver maturato almeno cinque anni di contribuzione e assicurazione di cui tre nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda. Non è richiesta la cessazione dell’attività lavorativa. Al raggiungimento dell’età pensionabile, l’assegno di inabilità si trasformerà in pensione o assegno sociale sostitutivo.
  • Indennità di accompagnamento: le persone di qualsiasi età e qualsiasi reddito con un punteggio del 100% e mancata autonomia nella deambulazione o nello svolgimento degli atti di vita quotidiana hanno diritto a una indennità di accompagnamento (se la richiesta di indennità di accompagnamento si fa contestualmente alla pratica di invalidità, è importante ricordarsi di spuntare la apposita casella).
  • Pensione di inabilità agli invalidi civili: le persone con un punteggio del 100% e il riconoscimento di una inabilità lavorativa, compatibilmente con i limiti di reddito, hanno diritto alla pensione di inabilità (art. 12 Legge 30 marzo 1971, n. 118). La pensione è destinata alle persone dai 18 ai 67 anni ed è compatibile con la prestazione lavorativa. Al raggiungimento dell’età pensionabile, la pensione di inabilità si trasformerà in assegno sociale sostitutivo.
  • Indennità di frequenza per i minori disabili: l’indennità di frequenza a scuole, centri di formazione, centri occupazionali o centri di riabilitazione viene erogata ai minori riconosciuti disabili e con un reddito non superiore a una cifra determinata (Legge 11 ottobre 1990, n. 289)..

 

Siti di approfondimento

 

Sportelli di consulenza gratuita

 

Principali patronati nazionali
  • INCA (Istituto Nazionale Confederale di Assistenza, collegato al sindacato CGIL)
  • INAS (Istituto Nazionale di Assistenza Sociale, collegato al sindacato CISL)
  • ACLI (Associazione Cristiana Lavoratori Italiani)
  • portale INPS di ricerca patronati

 

Associazioni nazionali per la disabilità

 

 

Ultimo aggiornamento: settembre 2026