Statuto Aismac

Art. 1 – DENOMINAZIONE

È costituita, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, l’Associazione denominata “Associazione Italiana Siringomielia e Arnold Chiari”, in breve denominabile come “AISMAC”. Viene espressamente previsto che soltanto dopo l’iscrizione del presente Statuto nel Registro unico nazionale del Terzo settore, l’Associazione assumerà la denominazione “Associazione Italiana Siringomielia e Arnold Chiari Associazione di Promozione Sociale – Ente del Terzo Settore”, o in breve, “Associazione Italiana Siringomielia e Arnold Chiari APS – ETS”, siglabile ove consentito “AISMAC APS-ETS”.

 

Art. 2 – SEDE E DURATA

L’associazione ha sede in Torino, presso Federazione Malattie Rare Infantili, Corso Galileo Galilei 38 [l’indirizzo della sede è stato aggiornato a ottobre 2024. Al momento della firma dello Statuto, la sede si trovava in Vinovo (TO), Via Monte Bianco N. 20].

L’eventuale variazione della sede sociale, all’interno della Città Metropolitana di Torino, potrà essere decisa con delibera dell’Organo di Amministrazione.

L’associazione avrà durata non predeterminata salvo quanto previsto nell’apposito articolo del presente Statuto in merito allo scioglimento del sodalizio.

L’Associazione potrà strutturarsi in settori di attività disciplinati da specifici regolamenti organici. Potrà altresì costituire delle sezioni in luoghi diversi dalla propria sede legale, qualora sia opportuno, per meglio raggiungere gli scopi sociali.

 

Art. 3 – ATTIVITA’

L’Associazione ha per oggetto l’esercizio, in via principale, dell’attività di interesse generale consistente in:

  • interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (lett. a) dell’art. 5 del D.Lgs. 117/2017);
  • prestazioni socio–sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (lett. c) dell’art. 5 del D.Lgs.117/2017);
  • educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. d) dell’art. 5 del D.Lgs.117/2017);
  • organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lett. i) dell’art. 5 del D.Lgs. 117/2017);
  • servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106 (lett. p) dell’art. 5 del D.Lgs. 117/2017);

L’associazione, inoltre, può esercitare, ai sensi dell’art. 6 del D.lgs 117/20217, attività diverse rispetto alle attività di interesse generale a condizione che siano strumentali e secondarie a queste ultime e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D.lgs 117/2017 e della normativa vigente. La loro individuazione può essere operata su proposta dell’Organo di Amministrazione ed approvata dalla Assemblea dei Soci, nel rispetto delle vigenti norme di legge.

Nel caso l’Associazione eserciti attività diverse, l’Organo di Amministrazione ne attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell’art. 13 comma 6 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli associati, a lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

 

Art. 4 – FINALITA’

L’associazione è un’istituzione apolitica, apartitica e aconfessionale che persegue esclusivamente, senza fini di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento delle

in conformità alle disposizioni del Codice del Terzo settore, stabilite come nell’art. 3 del presente Statuto, finalità individuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province autonome e dagli Enti locali nel campo dell’assistenza sociale e socio-sanitaria a favore di soggetti affetti da Siringomielia e/o Arnold Chiari e/o patologie correlate.

L’Associazione, in particolare, ha lo scopo:

  • di fornire assistenza e informazioni alle persone affette da patologia Siringomielia e/o Arnold Chiari e/o patologie correlate e alle loro famiglie;
  • di diffondere la conoscenza di queste patologie, incluse nella categoria delle malattie rare;
  • di sensibilizzare l’opinione pubblica, la stampa e le istituzioni affinché emergano le problematiche e le esigenze comuni delle persone affette da Siringomielia e/o Arnold Chiari e/o patologie correlate;
  • di sensibilizzare le strutture politiche, amministrative e sanitarie, al fine di migliorare l’assistenza ai pazienti affetti da dette patologie;
  • di promuovere e curare i rapporti con le istituzioni sanitarie e gli Enti pubblici, e rappresentare nei loro confronti le esigenze e i bisogni delle persone affette da tali patologie rare;
  • di effettuare indagini sulla diffusione delle dette patologie in Italia e sul relativo indice;
  • di promuovere rapporti con associazioni mediche e di ammalati nazionali ed internazionali e con ogni altra istituzione avente scopi e/o programmi analoghi ai propri;
  • di diffondere l’informazione e l’istruzione della classe medica e paramedica circa le possibilità diagnostiche e terapeutiche;
  • di sostenere con ogni mezzo a propria disposizione, le attività cliniche, formative e di ricerca esercitate da Istituti sia pubblici che privati riguardanti le patologie Siringomielia e/o Arnold Chiari e/o correlate.

L’Associazione provvede con ogni mezzo al raggiungimento dei propri fini e così, a titolo esemplificativo, organizza o contribuisce a organizzare convegni, congressi, corsi di studio, comitati scientifici, seminari e simili; concede contributi e borse di studio secondo la normativa vigente; pubblica o sostiene la pubblicazione di opere scientifiche e divulgative attinenti alle citate patologie.

 

Art. 5 – PATRIMONIO

Fanno parte del patrimonio, oltre quello iniziale costituito dalla totalità dei conferimenti degli associati in sede di costituzione, anche:

a) i beni di qualunque tipo e comunque suscettibili di valutazione economica che diverranno di proprietà dell’Associazione;

b) le eventuali erogazioni, donazioni e lasciti, a qualunque titolo, effettuati in favore dell’Associazione;

c) I fondi raccolti in conformità alla legge e ai regolamenti;

d) ogni altra entrata che vada ad incrementare il patrimonio dell’Associazione.

L’Associazione porrà in essere raccolte fondi e, in generale, tutte le iniziative volte a finanziare la propria attività di interesse generale, ivi comprese, a titolo esemplificativo, la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

 

Art. 6 – ASSOCIATI

L’associazione non ammette discriminazioni di etnia, di sesso, di lingua, di religione, di ideologia politica, né qualsivoglia altro tipo di discriminazione. Possono aderire in qualità di associati tutte le persone fisiche o giuridiche che, mosse da spirito di solidarietà, condividono le finalità dell’associazione e dichiarano di accettare le regole di struttura e di funzionamento che essa vorrà darsi.

Chi intenda associarsi deve presentare apposita domanda.

L’ammissione del socio è deliberata dall’Organo di Amministrazione che la approva o la rigetta. Tutti gli associati sono tenuti al pagamento della quota di iscrizione, stabilita dall’Organo di Amministrazione.

La decisione dell’Organo di Amministrazione è comunicata all’interessato ed annotata nel libro degli associati. La qualifica di associato si conserva per l’intero esercizio in corso e per i successivi, subordinatamente al rispetto delle disposizioni statutarie e di regolamento.

Nell’ipotesi di rigetto della domanda di ammissione, l’Organo di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione e comunicarla agli interessati. Coloro che hanno proposto la domanda possono, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sulla loro istanza si pronunci l’Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Ogni associato s’impegna a adire solamente le autorità sociali per la risoluzione di controversie di qualsiasi natura, connesse all’attività associativa.

 

Art. 7 – CATEGORIE DEGLI ASSOCIATI

Gli associati sono divisi nelle seguenti categorie

a) FONDATORI: Sono coloro che hanno promosso la costituzione del Sodalizio e compaiono nell’atto costitutivo e sono tenuti al pagamento della quota associativa.

b) ORDINARI: Sono coloro che, avendo fatto domanda di adesione all’associazione, ne hanno ottenuto l’ammissione e sono tenuti al pagamento della quota associativa.

c) ONORARI: Sono i soci che, dietro proposta dell’Organo di Amministrazione, vengono da quest’ultimo nominati in riconoscimento di speciali benemerenze e servizi resi all’associazione.

La qualifica di associato si perde per decesso, recesso, per morosità o per esclusione; questi ultimi tre casi saranno dichiarati dall’Organo di Amministrazione.

La qualità di associato non è trasmissibile né trasferibile a terzi e la quota associativa non è rivalutabile.

Gli associati che per qualsiasi ragione cessino di far parte dell’associazione non possono in nessun caso richiedere la restituzione delle quote versate né vantare alcun diritto sul patrimonio dell’associazione.

 

Art. 8 – DIRITTI E DOVERI

Gli associati sono obbligati:

  • ad osservare il presente statuto, i regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi associativi;
  • a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell’associazione;
  • all’assoluta riservatezza nei confronti degli associati e dei soggetti con i quali verranno in contatto, diretto e indiretto, in merito ai programmi, alle iniziative e alla diffusione di informazioni;
  • a difendere il buon nome dell’associazione;
  • a versare la quota associativa.

Gli associati hanno diritto:

  • a partecipare alle attività promosse dall’associazione;
  • a frequentare i locali sociali e ad utilizzare le eventuali strutture senza modificarne la naturale destinazione;
  • a partecipare alle assemblee con diritto di voto;
  • ad accedere alle cariche associative.

 

Art. 9 – CAUSE DI CESSAZIONE

Gli associati cessano di appartenere all’associazione:

  • per dimissioni volontarie fatte pervenire in forma scritta all’Organo di Amministrazione;
  • per morosità nel pagamento delle quote associative senza giustificato motivo;
  • per esclusione, deliberata dall’Organo di Amministrazione a maggioranza assoluta e ratificata dall’assemblea degli associati. Essa è pronunciata contro l’associato che commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell’associazione arrecando comunque un possibile danno o anche solo un pregiudizio alla reputazione dell’associazione o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio;
  • per decesso.

A carico degli associati possono essere adottati i provvedimenti di ammonizione e sospensione, valutata la gravità dei comportamenti tenuti e dopo aver contestato loro, per iscritto, i fatti che giustificano il provvedimento. L’associato ha diritto di presentare le proprie difese entro il termine di dieci giorni, con l’esclusione di cui all’art. 6 del presente statuto, dalla data di ricevimento delle contestazioni o, comunque, entro i termini previsti dalle normative vigenti.

 

ART. 10 – VOLONTARI, ASSOCIATI E ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA E LAVORATORI DIPENDENTI

L’associazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.

Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 117/2017. L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.

Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall’associazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L’associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/17. L’associazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall’art. 17, comma 5, del D.L. 117 del 2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

 

Art. 11 – ANNO SOCIALE

L’anno associativo e l’esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

 

Art. 12 – ORGANI SOCIALI

Gli Organi Associativi sono:

  • l’Assemblea degli Associati;
  • l’Organo di Amministrazione (Consiglio Direttivo);
  • il Presidente;
  • l’Organo di Controllo (se nominato);
  • L’Organo di Revisione legale dei Conti (se nominato);
  • il Collegio dei Probiviri (se nominato).

 

Art. 13 – CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA

L’assemblea degli associati è sovrana ed è il massimo Organo deliberativo dell’associazione.

Ogni anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’anno sociale, il Presidente dovrà indire l’Assemblea Ordinaria degli associati. L’Organo di Amministrazione potrà, in caso di necessità, prorogare di due mesi la suddetta data.

La Convocazione delle Assemblee deve avvenire almeno quindici giorni prima della data fissata mediante posta elettronica o altra comunicazione scritta indirizzata a ciascun associato. L’avviso deve indicare la data, il luogo e l’ora della convocazione in prima e seconda istanza e l’ordine del giorno dei lavori.

L’Organo di Amministrazione dovrà pure convocare l’Assemblea quando risulti esserci la domanda di almeno un decimo degli associati regolarmente iscritti nel relativo libro sociale.

 

Art. 14 – DIRITTO DI VOTO NELLE ASSEMBLEE

Le Assemblee sono regolarmente costituite:

a) in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto a voto;

b) in seconda convocazione, decorse almeno ventiquattro ore dall’ora fissata per la prima convocazione, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Nelle Assemblee hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto.

Gli associati morosi, qualunque sia il periodo di mora, non hanno diritto a voto.

Tutti gli associati in regola col pagamento delle quote associative sono eleggibili liberamente alle cariche associative; è pertanto prevista una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati che possono risultare sino ad un massimo di cinque, qualora l’associazione dovesse contare un numero di associati non inferiore a cinquecento.

L’intervento dell’associato in Assemblea può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, così pure il voto può essere esercitato in via elettronica, purché sia sempre possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa all’adunanza e che esercita il diritto di voto.

Le deliberazioni dell’assemblea sono validamente prese col voto favorevole della maggioranza dei presenti.

 

Art. 15 – SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE

Spetta al Presidente dell’Organo di Amministrazione presiedere l’Assemblea. In assenza del Presidente dell’Organo di Amministrazione l’Assemblea nominerà il proprio Presidente.

Il Presidente dell’Assemblea nomina un Segretario e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori.

Al Presidente dell’Assemblea è attribuito il compito di verificare la regolarità delle deleghe, di accertare il diritto di intervenire degli associati e la loro legittimazione ad esercitare il diritto di voto.

Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori e che sarà trascritto sul libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee a cura dell’Organo di Amministrazione.

Il Presidente dell’Assemblea dirigerà le discussioni e avrà autorità su ogni questione d’ordine. Le votazioni avvengono per alzata di mano o per appello nominale o per scrutinio segreto. Le deliberazioni delle assemblee prese validamente a norma del presente Statuto, vincolano tutti gli associati ancorché assenti o dissenzienti e non potranno essere variate se non su delibera di altra Assemblea. L’Assemblea degli associati provvede:

a) alla nomina e revoca dei componenti degli organi sociali;

b) alla nomina e revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

c) alla approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo e del bilancio o rendiconto preventivo;

d) a deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e a promuovere l’azione di responsabilità nei loro confronti;

e) a deliberare sull’esclusione degli associati, salvo quanto di competenza dell’Organo di Amministrazione in base a quanto sopra previsto;

f) a deliberare sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello Statuto;

g) ad approvare l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;

h) a deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;

i) a deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dal presente atto costitutivo e Statuto alla sua competenza.

j) alla approvazione del bilancio sociale se previsto per legge o se l’associazione ne ha deliberato la predisposizione.

 

Art. 16 – ORGANO DI AMMINISTRAZIONE (CONSIGLIO DIRETTIVO)

All’Organo di Amministrazione spetta l’attuazione concreta dei fini sociali. Esso è composto da un minimo 5 membri (Consiglieri) ad un massimo di 11, che durano in carica un triennio e sono rieleggibili. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l’art. 2382 c.c.

Esso nomina al suo interno:

  1. un Presidente;
  2. un Vice Presidente;
  3. un Segretario;
  4. un Tesoriere.

Qualora, durante il corso del mandato vengano a mancare uno o più Consiglieri ad essi subentreranno i primi tra coloro che sono risultati non eletti in occasione delle procedure di nomina dell’organo amministrativo, nell’ordine di preferenza da esse risultante.

I Consiglieri subentrati resteranno in carica fino alla scadenza naturale degli altri consiglieri.

Se venga meno invece la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica dovranno convocare l’assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Gli amministratori nominati dall’assemblea scadranno insieme con quelli in carica all’atto della loro nomina.

Le riunioni dell’Organo di Amministrazione sono convocate dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri. Le riunioni sono tenute presso la sede dell’associazione o in altro luogo indicato nell’avviso di convocazione. L’intervento del consigliere alla riunione dell’organo di amministrazione può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione.

Le convocazioni dell’Organo di Amministrazione saranno effettuate a mezzo lettera, anche consegnata a mano, posta elettronica o altra comunicazione equipollente, da inviarsi ai consiglieri almeno 7 giorni prima della data fissata per l’adunanza, con l’indicazione degli argomenti da trattare, del luogo e della data in cui si terrà la riunione.

L’Organo di Amministrazione è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri; le deliberazioni vengono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

L’Organo di Amministrazione ha tutte le facoltà e i poteri necessari per il conseguimento dei fini dell’associazione e per la gestione ordinaria e straordinaria dell’associazione stessa che non siano dalla legge o dallo statuto espressamente riservati all’assemblea.

L’Organo di Amministrazione può delegare alcune specifiche funzioni o incarichi al Presidente, a consiglieri, a associati o anche a terzi, determinando i limiti di tale delega, nel rispetto delle disposizioni inderogabili della legge.

L’Organo di Amministrazione, in tempo utile per convocare l’assemblea, deve redigere il bilancio o il rendiconto da sottoporre all’approvazione dell’assemblea corredandolo di apposita relazione sull’attività svolta durante l’esercizio.

L’Organo di Amministrazione è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente; qualora non sia presente nemmeno un vice Presidente, esso è presieduto da un consigliere designato dalla maggioranza dei presenti. Il potere di rappresentare l’associazione davanti a terzi o in giudizio, nonché quello di firmare nel nome dell’associazione, spetta al Presidente dell’Organo di Amministrazione.

Il Vice Presidente svolge le funzioni del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Il concreto esercizio del potere di rappresentanza da parte dei Vice Presidenti attesta l’assenza o l’impedimento del Presidente ed esonera i terzi da responsabilità al riguardo.

Spettano inoltre all’Organo di Amministrazione la determinazione delle quote associative nonché la redazione del bilancio o del rendiconto preventivo.

Ricorrendone le condizioni di legge, compete all’Organo di Amministrazione la predisposizione ed il deposito del Bilancio nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, come previsto dagli articoli 13 e 124 del D. Lgs. 117/2017.

Ricorrendone le condizioni di legge, compete all’Organo di Amministrazione la predisposizione ed il deposito nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore del bilancio sociale. Nei casi di legge, il bilancio sociale deve essere pubblicato sul sito internet dell’Associazione o della rete associativa di appartenenza, con l’indicazione di quanto previsto dalle leggi vigenti.

L’Organo di Amministrazione, ove ravvisi la necessità di coinvolgere medici appartenenti a varie specializzazioni può organizzare dei Comitati scientifici formati da persone di chiara competenza nella patologia Siringomielia e/o Arnold Chiari e/o patologie correlate.

I componenti l’Organo di Amministrazione devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

  • onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall’esperienza professionale;
  • indipendenza di interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri dell’associazione.

 

Art. 17 – PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione in ogni circostanza e vigila sull’esecuzione delle deliberazioni assunte dall’Organo di Amministrazione. In caso di impedimento o di assenza documentata il potere di rappresentanza spetta al Vice Presidente e, ove non nominato, al consigliere più anziano di età.

 

Art. 18 – SEGRETARIO

Il Segretario cura l’invio degli avvisi di convocazione dell’assemblea e dell’Organo di Amministrazione, ne redige i verbali e svolge le funzioni affidategli dall’Organo di Amministrazione o dal Presidente. E’ responsabile della segreteria. Questa è composta dagli uffici necessari per dare esecuzione alle delibere dell’Organo di Amministrazione.

 

Art. 19 – TESORIERE

Il Tesoriere sovrintende all’andamento della cassa, dei cui fondi risponde all’Organo di Amministrazione. Deve provvedere alla regolare tenuta dei libri contabili, preparare i documenti ed elaborare i dati necessari alla redazione dei bilanci e dei rendiconti, che vengono poi deliberati dall’intero organo amministrativo, esercitare controlli amministrativi di competenza e deve provvedere alla custodia, alla conservazione del patrimonio Associativo.

 

Art. 20 – ORGANO DI CONTROLLO

L’Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all’art. 30 del D. Lgs 117/2017. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell’organo di controllo si applica l’articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell’organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l’assemblea assegnasse all’Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

L’organo di controllo:

  • vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
  • vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
  • al superamento dei limiti di cui all’art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell’Assemblea, la revisione legale dei conti;
  • esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017. – attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall’art. 14 del D. Lgs.117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’organo di controllo.

L’organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

 

ART. 21 – ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

E’ nominato solo nei casi previsti dall’art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell’apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall’Assemblea all’Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

 

Art. 22 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI

L’Assemblea, se lo ritiene opportuno, procede all’elezione di un Collegio dei Probiviri composto da tre membri effettivi e da due supplenti.

In caso di dimissioni, d’impedimento superiore a 6 mesi o di decesso di un membro effettivo del Collegio, subentrerà il supplente più anziano d’età. I Probiviri possono essere scelti anche tra i non Soci e, comunque, tra soggetti iscritti all’albo degli Avvocati. I Probiviri restano in carica tre anni e sono rieleggibili per non più di tre mandati consecutivi. Al Collegio dei Probiviri è devoluto il compito di giudicare sui ricorsi presentati dai Soci e dagli organi dell’Associazione.

II Collegio avrà la facoltà di rifiutare l’esame delle istanze palesemente infondate o non adeguatamente circostanziate.

Il Probiviro che si trovasse in conflitto di interessi con la questione che è chiamato a giudicare, in ragione, a titolo esemplificativo e non limitativo, di interessi personali o professionali in conflitto con l’imparzialità richiesta dal ruolo ricoperto, ha l’obbligo di astenersi. In questo caso subentrerà il Probiviro supplente più anziano di età.

Qualora il Probiviro in conflitto non si astenga, qualunque Socio interessato potrà presentare istanza al Collegio dei Probiviri entro quindici giorni dalla conoscenza del conflitto, per chiedere la sostituzione del medesimo.

In tal caso gli altri componenti del Collegio insieme al supplente più anziano di età verranno chiamati a decidere in merito al conflitto con l’astensione del Probiviro interessato. Il Collegio dei Probiviri non può prendere alcuna decisione prima di aver sentito le Parti ed esperito un tentativo di composizione amichevole della vicenda.

La decisione sarà deliberata a maggioranza dei voti dei Probiviri riuniti e dovrà essere redatta per iscritto. Essa dovrà contenere:

  • l’indicazione delle parti;
  • l’esposizione sommaria dei fatti e dei motivi della decisione;
  • il dispositivo;
  • l’indicazione della sede dell’adunanza e del modo in cui si sia proceduto alla delibera;
  • la sottoscrizione di tutti i Probiviri con l’indicazione del giorno, del mese e dell’anno in cui è stata apposta. La decisione dovrà essere pronunciata entro trenta giorni.

Il termine suddetto sarà prorogabile una sola volta per un periodo non superiore ad ulteriori quarantacinque giorni nel caso in cui sia necessario eseguire ulteriori accertamenti da parte del Collegio per prendere la decisione.

E’ inammissibile un nuovo riesame e, quindi, un nuovo pronunciamento da parte del Collegio su di un caso per il quale si sia già espresso antecedentemente.

Gli organi dell’Associazione si riservano comunque il diritto di devolvere al Collegio dei Probiviri della Federazione Italiana Associazioni Donatori di Sangue eventuali conflitti insorti tra i medesimi organi e il Collegio dei Probiviri dell’Associazione in ragione di una decisione assunta da quest’ultimo.

La carica di membro del Collegio dei Probiviri è incompatibile con qualunque altra carica sociale.

Oltre alle scritture imposte dalla legge e dai regolamenti, l’Associazione deve tenere:

a) il libro degli associati o aderenti;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di Amministrazione, dell’Organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a), b) sono tenuti a cura dell’Organo di Amministrazione. I libri di cui alla lettera c) sono tenuti a cura dell’Organo cui si riferiscono.

 

Art. 24 – INFORMAZIONI E DIRITTO DI ESAMINARE I LIBRI SOCIALI

Gli associati hanno diritto di ottenere informazioni dall’Organo di Amministrazione sulle questioni riguardanti le attività dell’Associazione.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta rivolta all’Organo che ne cura la tenuta.

La richiesta degli associati dovrà essere formulata con un preavviso di almeno quindici giorni.

 

Art. 25 – MODIFICHE STATUTARIE

Eventuali modifiche al presente Statuto possono essere proposte dall’Organo di Amministrazione o da almeno 1/10 (un decimo) degli Associati aventi diritto a voto, che le dovranno far pervenire per iscritto all’Organo stesso.

Per modificare l’atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza, in assemblea, di almeno la metà degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti sia in prima che in seconda convocazione.

 

Art. 26 – SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea degli associati, la quale contestualmente provvede alla nomina di uno o più liquidatori.  Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di estinzione o scioglimento dell’Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo positivo e preventivo parere dell’Ufficio di cui all’art. 45, comma 1, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore e, in particolare in favore di enti che si occupano di malattie rare.

 

Art. 27 – NORMA FINALE

Alla associazione per tutto quanto qui non previsto e disciplinato si applicano le vigenti disposizioni di legge e di regolamento nella materia degli enti del terzo settore e, in particolare dal D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche e/o integrazioni.

 

In originale firmato:

CIPRIANI Marta

Marcello REBUFFO

 

Vigone, lì trentuno maggio duemilaventitre

 

 

Ultimo aggiornamento: ottobre 2024